TESTO UNICO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
Gli strumenti organizzativi e gli strumenti gestionali della sicurezza
Efficaci dal 1° gennaio le disposizioni sulla valutazione dei rischi
Il decreto legislativo 81/2008 (più comunemente noto come “Testo Unico della sicurezza sul lavoro”), come già il decreto 626, prevede che la sicurezza e la salute dei lavoratori sia garantita attraverso un’organizzazione ben definita (“chi fa che cosa”) e quindi gestita con strumenti appropriati (e obbligatori). L’organizzazione, al cui apice è inequivocabilmente il datore di lavoro, in estrema sintesi, comprende:
- il servizio di prevenzione e protezione e il responsabile del servizio stesso (a tal proposito, il Testo Unico conferma quanto già previsto dalla 626, ossia la possibilità per i datori di lavoro di aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, a determinate condizioni fra cui vale la pena di menzionare la partecipazione ai corsi di formazione);
- il Medico Competente (nei casi previsti)
- addetto/i prevenzione incendi ed evacuazione del luogo di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato
- addetto/i primo soccorso
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale)
I compiti, le funzioni, le attribuzioni e le responsabilità delle sopra menzionate figure della sicurezza, sono ben definite dal Testo Unico (gli interessati possono cliccare qui per accedere agli articoli di legge relativi).
Per quanto attiene la gestione della sicurezza, abbiamo già avuto modo di dire (vedi Notiziario n.11/2008) che lo strumento cardine della prevenzione è, ancor più di prima, la valutazione dei rischi; altri strumenti gestionali sono l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione; il programma di attuazione; le procedure aziendali; l’informazione, la formazione e l’addestramento; la consultazione; le riunioni periodiche (obbligatorie nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori). In questa sede ci limiteremo a cercare di fornire ulteriori dettagli sulla disposizioni relative alla valutazione dei rischi che, com’è noto, le relative disposizioni contenute nel Testo Unico, sono efficaci dal 1° gennaio.
TUTTI I DATORI DI LAVORO DEVONO VALUTARE TUTTI I RISCHI
Fra gli strumenti gestionali quello che riveste maggiore importanza, vuoi perché è anche di indirizzo per tutti gli altri strumenti, è sicuramente la VALUTAZIONE DEI RISCHI. Secondo l’attuale normativa, la valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (per questo rischio c’è stata una proroga al 15 maggio 2009) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
I datori di lavoro che occupano oltre 10 lavoratori, a conclusione della valutazione, hanno l’obbligo di elaborare un documento, avente data certa (1), che deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del testo unico che si elencano sinteticamente: luoghi di lavoro; uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; cantieri temporanei o mobili; segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro; movimentazione manuale dei carichi; attrezzature munite di videoterminali; agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali); sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto); agenti biologici; protezione da atmosfere esplosive.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, hanno la possibilità (in attesa dell’emanazione di un Decreto interministeriale contenente le procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi) di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Ribadiamo ancora una volta che autocertificazione non è uguale a “nessun obbligo” ! E’ una facilitazione burocratica, riservata alle imprese più piccole (fino a 10 lavoratori, appunto), relativamente al solo documento. Non esonera certamente i datori di lavoro da valutare i rischi e da mettere in atto tutti gli strumenti organizzativi e gestionali sopra menzionati. Pertanto, laddove il datore di lavoro non sia in grado di valutare alcuni rischi lavorativi e per integrare l’azione di prevenzione e protezione, dovrà far ricorso a persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie. Si fa inoltre presente che non esiste un “modello ufficiale per l’autocertificazione”; il nostro Ufficio Sicurezza ha comunque predisposto un fac-simile che può essere utilizzato dalle aziende interessate.
Invitiamo, ancora una volta, tutte le aziende interessate a rivolgersi ai nostri Uffici per ogni occorrenza, compreso la richiesta di un preventivo per l’assistenza di un tecnico qualificato per coadiuvare il datore di lavoro alla valutazione dei rischi.
Note: (1) la questione relativa alla “data certa” è stata prorogata al 15/5/2009. In merito alle modalità per garantire la data certa del documento, il decreto legislativo 81/08 non si esprime. La Confartigianato ha più volte rappresentato al Ministero del Lavoro la necessità di sostituire la nozione di data certa della delega, del documento di valutazione dei rischi, del DUVRI e del POS con la previsione della semplice presenza della data; un’ipotesi di semplificazione su cui sembra esserci un comune assenso è la seguente: la caratteristica di data certa per il documento di valutazione del rischio viene dimostrata anche dalla sottoscrizione del documento da parte dei soggetti attori della prevenzione quali “il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.