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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ODONTOTECNICI

Accordo di rinnovo del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i lavoratori dipendenti delle imprese Odontotecniche

Vi informiamo che nel mese scorso è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del CCNL in oggetto, scaduto il 31 dicembre 2004.

I contenuti dell’Accordo (CLICCA QUI PER IL TESTO DELL'ACCORDO) ricalcano, per la parte normativa, quelli dell’Intesa per il settore Metalmeccanico e della Istallazione d’Impianti, raggiunta il 27 febbraio scorso con la mediazione del Ministro del lavoro; ciò in considerazione del fatto che le Federazioni sindacali di categoria, vale a dire Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, sono le medesime.

Il CCNL appena rinnovato scadrà il 31 dicembre 2008. La regolamentazione collettiva di part-time, contratto a termine, contratto di inserimento e apprendistato professionalizzante è stata demandata ad uno specifico tavolo che dovrebbe concludere i suoi lavori entro il 31 ottobre 2008.   Va evidenziato che il Sindacato di questo settore ha accantonato tutte le richieste che avevano reso impossibile il raggiungimento di un’intesa (in particolare assemblea in azienda, integrazione salariale anche per i primi tre giorni di malattia, anticipazione di una quota del salario di produttività a livello nazionale).

Il rinnovo in oggetto, quindi, si pone in linea con il modello contrattuale dell’artigianato di cui all’accordo del 14 febbraio 2006, il quale affida esclusivamente alla contrattazione regionale il compito di erogare l’eventuale salario di produttività.

Trattandosi di un accordo ponte, le parti hanno convenuto che lo stesso  modifica il testo del contratto collettivo nazionale previgente solo per le materie ivi disciplinate. Conseguentemente, per tutte le altre materie, compreso l’apprendistato professionalizzante, continuano a trovare applicazione le disposizioni del precedente ccnl.

Vediamo, di seguito, gli aspetti salienti dell’intesa.

Parte economica

L’accordo prevede un incremento salariale a regime per i lavoratori inquadrati nel 4° livello pari a 108,24 euro (a fronte di una richiesta in piattaforma delle OO.SS di 124 euro), da corrispondersi in due rate di pari importo, la prima a decorrere dal 1° luglio 2008 e la seconda a decorrere dal 1° novembre 2008.

Le nuove tabelle retributive sono indicate nel testo dell’accordo.

In occasione della erogazione della prima rata cesseranno di essere corrisposte le eventuali somme erogate a titolo di anticipazioni contrattuali.

 Si ricorda che Confartigianato Imprese nel mese di gennaio 2007, ha invitato a  far corrispondere ai dipendenti delle imprese Associate, ivi comprese quelle del settore in oggetto, con decorrenza dalla retribuzione di febbraio 2007, un incremento retributivo temporaneo a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali (A.F.A.C.), pari a 18,00 € per tutti i livelli/settori. Per gli apprendisti tale importo è pari ad € 12,60. Tali anticipazioni cessano, dunque,  di essere corrisposte dal 1° luglio 2008 ed il totale degli importi di A.F.A.C. erogati sino a tale data dovrà essere detratto sino a concorrenza dall’importo di “una tantum”, di cui al paragrafo successivo.

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 30/06/2008, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo dovrà essere corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 464,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato nelle seguenti due rate:

- € 232 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2008; - € 232 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009;

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

L’accordo stabilisce che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali, fra i quali, ad esempio, va ricompreso l’acconto di 18,00 lordi mensili di cui alla citata circolare confederale prot. n. 76/RG del 25 gennaio 2007, devono essere considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo.

Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. Tale detrazione, come indicato nell’accordo, verrà effettuata nella misura del 50% in occasione dell’erogazione della I tranche di una tantum e nella misura del restante 50% in occasione della erogazione della II tranche, fino ad un importo complessivo massimo di 350 euro (246 euro per gli apprendisti).

L’una tantum in questione viene erogata a  integrale copertura del periodo 1° gennaio 2005 – 30 giugno 2008. Ne consegue che per effetto dell’accordo di rinnovo viene superata ogni controversia  relativa a richieste di pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale afferenti a tale arco temporale.

Vi segnaliamo che per un mero errore materiale sul testo dell’Accordo troverete scritto che il periodo di copertura per la una tantum va fino al 31 maggio 2008: si tratta di un refuso che deve essere sostituito con la già indicata data del “30 giugno 2008”.

Congedi per la formazione

In attuazione di quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 53/2000, il dipendente con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa.

Tale congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

La richiesta di congedo potrà essere differita o negata.

Implicano il diniego della richiesta i casi di: • oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; • mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.

In caso di comprovate esigenze organizzative, la richiesta potrà invece essere differita.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: • 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento. • Per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni.

La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno quarantacinque giorni.

Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.

Formazione continua ex art. 6  Legge 53/2000 – Aggiornamento professionale

Le parti hanno disciplinato la formazione continua di cui all’art. 6 della legge n. 53/2000, le cui condizioni e modalità di funzionamento vengono demandate alla contrattazione collettiva regionale di categoria, e l’aggiornamento professionale. Con riferimento a questo ultimo argomento, viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore pari a 25 ore annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia. Una volta ogni tre anni il lavoratore potrà richiedere l’utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell’orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.

Le parti hanno individuato in Fondartigianato lo strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.

Permessi retribuiti straordinari

Nel caso di grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente more uxorio) viene concesso un permesso straordinario retribuito di tre giorni lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati dall’art. 4 della Legge n. 53/2000 e art. 1 D.P.C.M. 21/7/2000 n. 278.

Possibilità di cumulo ferie e permessi

A fronte di specifica richiesta del lavoratore è consentita, tramite accordo con il datore di lavoro e tenuto conto delle necessità organizzative dell’impresa,  la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza contrattualmente previste.

Quota contribuzione una tantum

L’accordo prevede l’effettuazione della ritenuta, a carico dei lavoratori, delle quote di partecipazione alle spese per la trattativa sindacale. Si tratta della richiesta delle organizzazioni sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, rivolta ai lavoratori non iscritti ai sindacati medesimi, di contribuire alle spese sostenute per il rinnovo contrattuale, attraverso una ritenuta una tantum pari a euro 15 da effettuarsi sulla retribuzione del  mese di ottobre 2008 (corrisposta a novembre).

Il testo prevede che:

- le aziende dovranno portare a conoscenza ai lavoratori il testo dell’intesa entro il mese di luglio 2008, con ogni adeguato mezzo di informazione (affissione o comunicazione allegata alla busta-paga); - le aziende distribuiranno insieme alla busta paga corrisposta nel mese di settembre 2008 l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato. Tale modulo dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 30 settembre 2008. La mancata riconsegna equivale ad un assenso alla trattenuta; - le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra nell’apposito conto corrente i cui estremi identificativi sono indicati nel testo dell’accordo.


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